Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
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Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari
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1. In materia di partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capo III.
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2. Le pene previste dal comma 1 si applicano anche per le medesime violazioni in materia di partecipazioni al capitale delle società finanziarie
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1. Fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia previste dall'art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina
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5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall'art. 47 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e
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della Comunità europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.
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. Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata dall'art. 26.
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in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le banche.
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disposizioni in materia creditizia.
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ricorre nelle ipotesi previste dall'art. 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.".
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rispetto della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1.
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prevalente, attività strumentale, come definita dall'art. 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 2. L'ente
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materia bancaria e creditizia.".
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intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19
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creditizi e finanziari. 2. Si applica l'art. 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 3. Con riferimento ai soggetti previsti
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, primo comma, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
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previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che
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testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; b) l'ente finanziario che controlla imprese di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b), e che
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1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera
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essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. Le convenzioni determinano
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prestazioni di servizi connessi; 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché
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soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
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previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992